A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani
Il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
VISTI
1. la risoluzione BN della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni di Ginevra del 1979;
2. il D.M. 27.05.74 (Decreto Tognoli);
3. la delibera n. 93.c.4 del C.D.N. del 03.04.93, che forma parte integrante del presente Regolamento;
4. la delibera dell'Assemblea Generale A.R.I. del 18.05.92;
5. gli artt. 51 e 52 dello Statuto Sociale A.R.I.;
6. gli art. 7 e 27 del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale A.R.I.
APPROVA e rende operativo, con effetto immediato, il presente REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA, IN PROTEZIONE CIVILE,NELLE REGIONI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
art. 1 SCOPI
Sono quelli previsti nella parte introduttiva della succitata delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 93.c.4 del 03.04.93.
art. 2 COMPITI
Sono solo ed esclusivamente quelli di garantire, ove richiesto dalle Pubbliche Autorità, le radiocomunicazioni d’emergenza, in caso di impossibilità ad utilizzare i normali sistemi di comunicazione. Questi, e solo questi, sono i compiti istituzionali affidati agli aderenti a tale Unità , con esclusione di qualsiasi attività non pertinente con le radiocomunicazioni.
Per la realizzazione di tali compiti, l’A.R.I.- RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA (che per brevità, negli articoli seguenti, sarà indicata con la sigla A.R.I.-R.E.) dovrà :
a. studiare e predisporre opportuni piani operativi e procedure di traffico.
b. offrire agli Enti e Autorità pubbliche interlocutori specificamente preparati e/o supporti tecnico-logistici;
c. preparare operatori pienamente autosufficienti, in grado di intervenire tempestivamente, con specifico addestramento tecnico e operativo, anche nelle richieste di esercitazione da parte di Autorità preposte;
d. promuovere esercitazioni pratiche per perseguire lo scopo di cui al precedente punto c. del presente articolo.
art. 3 ORGANIZZAZIONE DELL'A.R.I.-R.E.NELLA REGIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Tali unità saranno così strutturate:
a. a livello regionale l'A.R.I.-R.E. sarà rappresentata dal Presidente del C.R.P.V.A. e/o dal Consigliere delegato;
b. a livello provinciale, dal Presidente della Sezione capoluogo di Provincia e/o dal Consigliere delegato;
c. a livello comunale, dal Presidente della Sezione locale, che estende il suo potere di rappresentanza nei Comuni viciniori di propria competenza territoriale;
d. i presidenti, o consiglieri delegati, potranno avvalersi, a loro discrezione, dell'ausilio di esperti. Tale Consiglio diramerà le direttive tecnico-organizzative della struttura A.R.I.-R.E. Unici interlocutori con C.D.N. sono il Presidente del C.R.P.V.A. o il Consigliere delegato.
art.4 ADERENTI ALL'A.R.I.-R.E.
La qualifica di aderenti all'A.R.I.-R.E. può essere riconosciuta solo ai soci A.R.I. in possesso di licenza di Radioamatore, che abbiano raggiunto la maggiore età , che ne facciano richiesta e che diano la loro disponibilità personale di intervento, in caso di necessità, anche con mezzi tecnici personali, se necessario.
La qualifica di aderente ausiliario all'A.R.I.-R.E. può essere riconosciuta ai soci A.R.I., anche non in possesso di licenza di Radioamatore, e ai soci A.R.I. radioclub, che dimostrino di avere attitudine ad assolvere compiti nel servizio di emergenza, che abbiano raggiunto la maggiore età e che ne facciano domanda.
Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che, a causa della loro attività lavorativa, sono tenuti a dare la loro disponibilità nell'ambito dell'attività svolta(es. dipendenti TELECOM Italia, Vigili del Fuoco, ecc).
Non saranno altresì prese in considerazione le domande di coloro che, per appartenenza ad altre associazioni, si trovino nelle condizioni di dover dare in caso di emergenza la propria disponibilità a entrambe le strutture (es. C.R.I., A.N.A., ecc). Agli aderenti e agli aderenti ausiliari spetta il godimento della copertura assicurativa, come stabilito nell'art.9 della delibera C.D.N. 03.04.93.
Le domande di adesione all'A.R.I.-R.E. dovranno essere presentate al Presidente del Consiglio Direttivo di Sezione, o al Consigliere delegato; tali domande vistate dovranno essere trasmesse in copia per via gerarchica al C.R.P.V.A. Nel caso di non accettazione della domanda, la stessa dovrà essere discussa in Consiglio Direttivo con la partecipazione del Presidente o del Consigliere delegato e, se ancora respinta, dovrà essere motivata.
L'appartenenza all'A.R.I.-R.E. si perde per:
a. recesso dall'A.R.I. o dall'A.R.I. radioclub, o dall'A.R.I.-R.E. stesso;
b. esclusione. Tale provvedimento viene proposto dal Presidente di Sezione o dal Consigliere delegato al Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza.
A titolo esemplificativo, si indicano alcuni motivi di esclusione:
1. comprovato impedimento ad assolvere i compiti del servizio;
2. prolungata assenza ingiustificata dalle attività dell'A.R.I.-R.E.;
3. l'avere commesso atti incompatibili con i fini istituzionali dell’A.R.I.-R.E. stesso.
Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo di Sezione è ammesso il ricorso al Comitato Regionale, che decide, motivatamente, in ultima istanza, sentito il Consiglio Direttivo di Sezione interessato. A ogni nuovo iscritto dovrà essere consegnata copia del presente Regolamento, e dovrà essere compilata un'apposita scheda informativa di adesione.
art.5 DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi dell'art. 56 dello Statuto sociale A.R.I., è facoltà delle Sezioni, nella loro autonomia amministrativa, la predisposizione di una dotazione di mezzi e apparecchiature da impegnare in caso di emergenza o nelle prove simulate, nonché l'istituzione di un fondo da destinare al parziale rimborso delle spese sostenute dagli operatori delle reti in emergenza.
Il presente Regolamento è stato approvato dalle Assemblee dei Presidenti delle Sezioni del Piemonte e della Valle d'Aosta tenutesi in data 22 gennaio 1995 e 21 maggio 1995.